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Il Garante del contribuente è un istituto previsto dall’art 13 dello statuto del contribuente (legge 212/2000) che stenta a decollare per due motivi. Senza fare troppi giri di parole da una parte la maggior parte dei contribuenti non ne conoscono l’esistenza, quindi meno che mai la funzione, e dall’altra i professionisti del settore lo ritengono pressochè inutile. Invece è un istituto che può averedelle risorse interessanti. Il Garante è un organo collegiale con sede in ogni Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, ma non è né un organo amministrativo né giurisdizionale. E’ una figura super partes, autonoma e indipendente, concepita dal legislatore per affiancare il contribuente in quei casi in cui l’amministrazione finanziaria pone in essere “disfunzioni, scorrettezze, irregolarità, prassi amministrative anomale o irragionevoili o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziara” in sintesi, qualsiasi comportamento che possa “ incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione”. “Fiducia” è il concetto su cui si impernia la rivoluzione copernicana dello statuto del contribuente che si concreta nella chiarezza, nella buona fede e nella collaborazione tra cittadino e amministrazione. Quindi il Garante del contribuente ha per la legge un ruolo di primo piano che gli permette di operare come un’autorità di prestigio. All’atto pratico significa che non ha poteri impositivi tali da determinare la sospensione o l’annullamento dei provvedimenti fiscali, ma può porsi accanto al contribuente e sollecitare l’autotutela della AF contro infrazioni di norme di comportamento discrezionali a cui i giudici sono spesso insensibili. Si pensi alle reiterazioni di verifiche per più comportamenti uguali: sono legittime ma condotte in una logica avversa ai principii dello Statuto del contribuente. Oppure, altra irregolarità è il superamento dei tempi previsti per le verifiche. Il Garante può essere interpellato da un cittadino o dal professionista che lo assiste. La presenza di un professionista iscrtto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti è la variabile che può essere determinante nel’esporre con correttezza il problema e nel prospettare al contempo una possibile soluzione, facilitando l’operato del Garante. Più il problema è epurato da interpretazioni errone, più si agevola il lavoro del collegio, con risparmio di tempi e la tranquillità di non aver tralasciato aspetti fondamentali. Oltretutto per la sua natura super partes, il Garante non può sostituire l’assistenza tecnica. Il Garante quindi rivolge il problema sollevatogli dal contribuente all’ amministrazione finanziaria, che nella prassi attuale non solo risponde, ma sta dimostrando un maggiore predisposizione ad agire in via di autotutela. Quindi laddove la risposta della AF fosse l’azione di autotutela, si sarebbe risparmiato il contenzioso, laddove invece l’AF rispondesse negativamente, il parere del Garante potrà realizzare una buona ragione di convincimento in un eventuale giudizio. Nelle more di tutto ciò, attenzione a non far decorrere i tempi dell’azione giudiziaria, anche presentando comunque ricorso “in via cautelativa “, lasciandolo nel caso cadere. In tema di rimborsi, un’attestazione del Garante che attesti il diritto al rimborso può costituire titolo per introdurre un decreto ingiuntivo o iniziare un’esecuzione. Questa procedura è però esclusa per il conto in sospeso. Infine, l’avvocatura dello stato ha dichiarato che il Garante dei contribuenti non ha competenza per i rapporti con Regioni ed Enti locali. Ciò appare molto grave nella sua arbitrarietà, posto che la correttezza e la fiducia devono essere alla base di tutti i rapporti contributivi, specialmente per piccoli tributi, che non di rado creano diffuse situazioni di difficoltà. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.garantedelcontribuente.it
A cura della Dott.ssa Mariacristina Petrolo
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