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NATURA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL FERMO AMMINISTRATIVOIl fermo amministrativo si pone come un atto unilaterale a autoritativo che incide nella sfera giuridica del contribuente limitandolo , non solo dell’jus utendi ac fruendi del veicolo ma anche nella sua stessa libertà di spostamento imponendogli un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato; Infatti “Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati non rappresenta l'inizio di una ""esecuzione", ma si tratta di una procedura meramente cautelare. Non è un atto propedeutico della esecuzione per cui nessuna opposizione può essere instaurata. E' una vera e propria operazione estorsiva nei confronti del contribuente al quale non è data alcuna possibilità di difesa. Con l'art.86 del DPR 602/73 è stata reintrodotto il principio del "solve et repete", dichiarato incostituzionale sin dal 1962.( Sentenza G.d.P di Milano 03/04/2003) e Ord. Trib Catanzaro 25.02.03 nella quale il giudice dopo essersi soffermato sulla evoluzione normativa del fermo ne sostiene la permanenza della sua funzione strumentale. QUALE COMPETENZA?Partendo dal presupposto che il fermo non abbia natura esecutiva e riconoscendone invece quella cautelare, deve negarsi la giurisdizione dell’G.O. mentre deve riconoscersi quella del G.A., in forza dell’attrazione delle controversie relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legittimità, nonchè nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche le controversie riguardanti "…le attività…di ogni genere…rese nell’espletamento di pubblici servizi…". Pertanto, le attività connesse alla riscossione poste in essere dal concessionario, quali appunto l’emanazione di provvedimenti autoritativi, sono l’espetamento di un pubblico servizio e di certo non sono riconducibili ad un "rapporto individuale di utenza"; Il concessionario puo’ revocare il fermo ? Come chiarito dall’ Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni con la Risoluzione del 01/03/2002 n. 64, poiché è stato riconosciuto al Concessionario la spettanza del compito di disporre il fermo amministrativo, ne deriva che anche il relativo potere di revoca.Questo dovrebbe scongiurare quello scarico di responsabilità che i concessionari obiettavano giustificandosi con il fatto di essere meri incaricati alla riscossione senza sapere se gli importi iscritti a ruolo fossere dovuti o meno. QUALI SONO I MOTIVI RICORRENTI PER UN’IMPUGNAZIONE?1. Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 193 del 2001 I provvedimenti di fermo amministrativo sono emanati in carenza del regolamento previsto dal quarto comma dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973; ne segue che i concessionari della riscossione si avvalgono di una procedura prevista, ma non regolamentata, inoltre non trova applicazione il dm 7/9/98 n.503 in quanto non specifico della materia. (in questo senso Tribunale di Parma, sentenza n.151/03) 2. Carenza di potere del concessionario Poiché l'attività della P.A. deve essere improntata ai principi costituzionali di buona amministrazione, imparzialità, legalità, trasparenza e ragionevolezza, l'assenza di una disciplina attuativa dell'istituto del fermo amministrativo, e della connessa previsione di poteri e limiti, comporta che l'adozione della misura da parte del concessionario della riscossione è effettuata in carenza di potere. 3. Inesistenza della motivazione ed eccesso di potere Riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del fermo, è indubitabile che esso debba essere motivato in modo congruo e specifico; motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito tributario e a circostanze concrete atte a compromettere la garanzia del credito,(periculum in mora fumus bonis iuris). Frequentemente si è verificato che questi provvedimenti fossero sproporzionati rispetto all’entità del credito. 4. VIOLAZIONE DEL TERMINE DI NOTIFICA DI CUI AL D.M. N. 503 DEL 1998Spesso il provvedimento di
fermo viene comunicato ben oltre il termine di giorni cinque di cui all’art. 4
comma 1 del d.m. n. 503 del 1998
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