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IRES - La nuova imposta sul reddito delle società


Il Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, ha approvato il decreto legislativo inerente la fiscalità d'impresa in attuazione dell'articolo 4 della Legge delega sulla riforma del sistema fiscale. Rispetto al disegno originario il Consiglio ha modificato a proposito della "Thin Capitalization" il rapporto di indebitamento tra i soci con un nuovo valore fissato in 4 a 1. La nuova imposta debutterà a decorrere dal 1° gennaio 2004 e sostituirà la vecchia Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG). In dettaglio le novità più importanti riguarderanno la completa abolizione della Duel Income Tax (DIT) che era stata introdotta da Vincenzo Visco, e l'abolizione del sistema dei crediti di imposta previsto per la tassazione degli utili percepiti da azionisti persone fisiche. Nel nuovo schema di tassazione sarà previsto un duplice regime quello delle partecipazioni qualificate e non qualificate. Nel primo caso la tassazione avverrà con un'aliquota ancora da definire tra il 15 e il 19%, mentre nel secondo caso si applicherà un'imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%. Il nuovo regime prevede, inoltre, l'indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni, ovviamente, per il principio generale di trasparenza sarà prevista l'intassabilità delle plusvalenze legate alle stesse partecipazioni. Limitata anche la possibilità di dedurre gli interessi passivi su prestiti alla propria società. Questo meccanismo denominato "Thin Capitalization" prevede che gli interessi passivi siano deducibili in relazione al patrimonio aziendale. L'aliquota prevista sul reddito delle società sarà del 33%. Aspetto molto delicato sarà quello del periodo di tranzsizione tra il vecchio impianto impositivo e quello appena nato. C'e', dunque, da aspettarsi che le norme riguardanti la transizione tra i due regimi essendo di fondamentale importanza per non creare distorsioni fiscali siano ancora da definire. A titolo di esempio nel caso di cessione di partecipazioni le plusvalenze non saranno tassate ma sempre sino a concorrenza delle svalutazioni già dedotte in un preciso arco temporale fissato dalla normativa.


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