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IRES - La nuova imposta sul
reddito delle società |
Il Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, ha approvato
il decreto legislativo inerente la fiscalità d'impresa in attuazione
dell'articolo 4 della Legge delega sulla riforma del sistema fiscale. Rispetto
al disegno originario il Consiglio ha modificato a proposito della "Thin
Capitalization" il rapporto di indebitamento tra i soci con un nuovo valore
fissato in 4 a 1. La nuova imposta debutterà a decorrere dal 1° gennaio 2004 e
sostituirà la vecchia Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG). In
dettaglio le novità più importanti riguarderanno la completa abolizione della
Duel Income Tax (DIT) che era stata introdotta da Vincenzo Visco, e l'abolizione
del sistema dei crediti di imposta previsto per la tassazione degli utili
percepiti da azionisti persone fisiche. Nel nuovo schema di tassazione sarà
previsto un duplice regime quello delle partecipazioni qualificate e non
qualificate. Nel primo caso la tassazione avverrà con un'aliquota ancora da
definire tra il 15 e il 19%, mentre nel secondo caso si applicherà un'imposta
sostitutiva con aliquota del 12,50%. Il nuovo regime prevede, inoltre, l'indeducibilità
delle svalutazioni delle partecipazioni, ovviamente, per il principio generale
di trasparenza sarà prevista l'intassabilità delle plusvalenze legate alle
stesse partecipazioni. Limitata anche la possibilità di dedurre gli interessi
passivi su prestiti alla propria società. Questo meccanismo denominato "Thin
Capitalization" prevede che gli interessi passivi siano deducibili in relazione
al patrimonio aziendale. L'aliquota prevista sul reddito delle società sarà del
33%. Aspetto molto delicato sarà quello del periodo di tranzsizione tra il
vecchio impianto impositivo e quello appena nato. C'e', dunque, da aspettarsi
che le norme riguardanti la transizione tra i due regimi essendo di fondamentale
importanza per non creare distorsioni fiscali siano ancora da definire. A titolo
di esempio nel caso di cessione di partecipazioni le plusvalenze non saranno
tassate ma sempre sino a concorrenza delle svalutazioni già dedotte in un
preciso arco temporale fissato dalla normativa.
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