Spesso nella pratica professionale ci si imbatte in fattispecie riguardanti
la fiscalità internazionale. La prima cosa da capire è se un soggetto è da
considerarsi residente on non residente nel territorio italiano. Ai fini
delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono
iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del
periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili),
e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede
principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).
La norma è restrittiva, pertanto, se manca anche una sola di queste
condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non
residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti
a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da
eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo
Stato italiano e quello di residenza.
A tal proposito l'Italia
ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni
bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.
Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i
due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole
categorie di reddito.