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Il diritto alla detrazione da parte di un
soggetto passivo. |
L'articolo 18 della VI direttiva CEE stabilisce le modalità
affinché un soggetto passivo possa esercitare il diritto alla detrazione in
ipotesi di reverse charge.
L'articolo 18 della VI direttiva CEE stabilisce che le detrazioni sono
consentite alle seguenti condizioni:
- per l'imposta assolta su operazioni domestiche è necessaria una fattura
redatta
- per l'imposta assolta all'importazione è necessario un documento che indichi
sia l'importatore che l'imposta
- per i passaggi interni alla medesima impresa di beni e servizi, occorre
osservare le modalità stabilite da ogni Stato membro
- per l'imposta dovuta al destinatario sulla base del reverse change bisogna
osservare le condizioni stabilite da ogni Stato membro
- per gli acquisti intracomunitari indicare i relativi dati nella comunicazione
IVA periodica
Secondo l'Avvocato generale della Corte di giustizia UE, al fine di poter
esercitare il diritto alla detrazione, il passivo deve, anche in ipotesi di
reverse change, essere in possesso di una fattura emessa dal fornitore, che
indichi il prezzo al netto d'IVA, l'importo dell'imposta e quindi l'esenzione o
l'applicazione del meccanismo di autofatturazione.
Inoltre sempre secondo l'Avvocato
della Corte di giustizia, l'omissione dell'indicazione del prezzo al netto
dell'imposta e dell'importo dell'imposta, comporta il rischio che la fattura non
venga accettata come giustificativo del diritto di deduzione del destinatario.
Su posizioni opposte si pone invece la Corte, secondo la quale tali obblighi a
carico del soggetto passivo, debitore dell'imposta nell'ambito di una procedura
di autofatturazione, non sono necessari. Infatti, secondo la Corte di giustizia,
un soggetto passivo, per poter legittimamente detrarre l'IVA in ipotesi di
autofatturazione deve unicamente assolvere alle formalità stabilite dallo Stato
membro.
Per quanto riguarda invece il caso di esenzione o quando il cliente è debitore
IVA, nel testo della nuova VI direttiva, c'è l'obbligo di indicare in fattura il
riferimento all'opportuna disposizione della direttiva medesima, alla
disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che
la cessione è esonerata o soggetta alla procedura di reverse charge.
A cura della Dottoressa Eva Palumbo
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