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Il nuovo accordo sul Capitale delle Banche


Il 26 giugno 2004 è stato approvato il testo definitivo dell’accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. E’ stato il completamento di un disegno incominciato nel 1974 tra i governatori delle principali banche centrali del mondo al fine di stabilizzare il sistema finanziario internazionale.


Il nuovo accordo sarà destinato ad influenzare tanto l’operatività interna delle banche quanto i rapporti delle banche con le varie tipologie di debitori e soprattutto con le imprese. Da una parte, infatti, le banche dovranno aggiornare i propri sistemi di valutazione dei rischi aziendali con l’adozione di metodi di analisi che attribuiscano una valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato. Dall’altra parte, le imprese, per ottenere un prestito minimizzando gli oneri finanziari devono dotarsi degli strumenti necessari per l’elaborazione di un flusso informativo trasparente con un adeguato sistema di pianificazione, gestione e controllo.


Il presente documento, nella sua sinteticità, vuole essere uno strumento di ausilio per comprendere quelle che sono le disposizioni del nuovo accordo di Basilea 2 e quali saranno gli effetti per le imprese.

 


Finalità di Basilea 2


L’obiettivo principale del nuovo accordo (in sintonia con quelli precedenti) è favorire la stabilità finanziaria del sistema bancario internazionale attraverso la prudente gestione nella singola banca. A tal fine è data importanza alla regolamentazione di vigilanza per controllare i rischi della gestione bancaria.



In sintesi gli obiettivi di Basilea 2 sono:


- stabilizzare il sistema finanziario;


- favorire la parità concorrenziale;


- incentivare sistemi sempre più accurati nelle misurazioni del rischio.



Lo strumento principale per ottenere questi risultati è l’introduzione obbligatoria per gli istituti di credito del credit risk management, e, cioè, di tutta quella serie di processi per misurare e gestire il rischio di credito e le sue problematiche.


Tali misure saranno utilizzate per determinare un pricing efficiente del finanziamenti, per una reportistica alla direzione, per un sistema di monitoraggio continuo e per una migliore allocazione del capitale di rischio.

 

 

Articolazione di Basilea 2


Il nuovo accordo prevede tre parti normative (c.d. pilastri).


a) La prima contiene le nuove regole sui requisiti minimi di capitale, ossia sulla quantificazione del capitale regolamentare che ciascuna banca deve possedere a copertura delle molteplici tipologie di rischio a cui è esposta.


b) La seconda enuncia i principi di comportamento per le autorità di vigilanza nei rapporti con le banche per verificare l’adozione da parte degli istituti di credito di procedure interne adatte al perseguimento dell’adeguatezza patrimoniale sulla base della misurazione dei rischi sopportati.


c) La terza parte stabilisce le informazioni minime che devono integrare l’informativa contabile e finanziaria esterna delle banche per garantire un adeguato livello di trasparenza della gestione bancaria.

 


Il primo pilastro


Basilea 2 rende il calcolo del capitale regolamentare più rappresentativo dell’effettivo rischio di perdita economica della banca migliorando la misurazione del rischio di credito per mezzo della ponderazione di ogni finanziamento in base all’effettiva rischiosità del soggetto finanziato. (rischio di default). In particolare, le banche, a fronte dei rischi assunti devono detenere un ammontare minimo di capitale, cosiddetto patrimonio di vigilanza, composto da due aggregati: il patrimonio base ed il patrimonio supplementare.


Si individuano tre classi di rischi che devono essere coperti: il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio operativo. Il calcolo del capitale bancario minimo è un rapporto dove al numeratore vi è il patrimonio di vigilanza e al denominatore la seguente formula: attività ponderate per il rischio di credito + 12,5 attività ponderate per il rischio di mercato + 12,5 attività ponderate per il rischio operativo. Tale rapporto che esprime il capitale bancario minimo non deve essere inferiore all’8%.

 

 

La nuova definizione di insolvenza


Il nuovo accordo di Basilea 2 introduce una definizione unica di insolvenza (default). Si prevede uno stato di insolvenza al verificarsi al verificarsi di almeno una delle due seguenti situazioni:


- (soggettiva) valutazione della Banca sull’incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali,

- (oggettiva) pagamenti scaduti da oltre 90 giorni (per l’Italia 180 giorni in via transitoria per cinque anni).

Il principale effetto di questa definizione di default è la necessità di modificare progressivamente le abitudini di pagamento uniformandosi sull’obiettivo di 90 giorni. Saranno pertanto necessari profondi cambiamenti nella gestione del circolante.



Il rischio di credito


Il rischio di credito rappresenta la possibilità che si verifichino delle perdite dovute allo stato di insolvenza del debitore. La principale variabile che rileva nella misurazione del rischio di credito è la perdita attesa che, a sua volta, è data dalla combinazione di alcune componenti:


- la probabilità di insolvenza (PD, probability of default);


- il tasso di perdita correlato all’operazione creditizia posta in essere (LGD, loss given default);


- l’esposizione bancaria attesa al momento del manifestarsi dello stato di insolvenza (EAD, exposure at default);

 

-    la durata residua dell’operazione (M, maturity).

 

-    L’effettivo rischio di credito è analiticamente rappresentato dalla formula = EAD x PD x LGD x M

 

 

 

La misurazione del rischio di credito


Basilea 2 prevede due metodi alternativi di misurazione ai fini regolamentari del rischio di credito. La banche possono scegliere l’approccio preferito in relazione al grado di sofisticazione e delle procedure interne di analisi dei dati.


Il metodo standard è il metodo di più semplice utilizzo, ma anche quello che concede minori gradi di discrezionalità alla banca poiché è previsto l’utilizzo di rating emessi da agenzie esterne alla banca. Tali agenzie devono garantire un’adeguata consistenza e organizzazione statistica dei dati usati per le stime e le previsioni. In questo caso la banca si rimette alla valutazione di un soggetto indipendente e specializzato. In assenza di tali rating esterni devono essere applicati le ponderazioni prudenziali previste da Basilea I e cioè si utilizzino i coefficienti di ponderazione in vigore.


L’approccio basato su rating interni (IRB, Internal Rating Approach) consente di utilizzare, previa approvazione da parte di Banca d’Italia (e delle autorità di vigilanza negli altri paesi) giudizi sulla qualità creditizia formati internamente dalla banca stessa. Infatti tale metodo, più complesso e raffinato, permette di determinare internamente alcune stime della rischiosità della controparte.


Questo metodo si divide in due ulteriori categorie: metodo base (IRB Foundation) e avanzato (IRB Advanced). Nel metodo base la banca stima la probabilità di default mentre la Banca d’Italia fissa le altre componenti del rischio di credito e la durata residua. Nel modello avanzato la banca stima autonomamente tali componenti (in pratica la banca può stimare tutte le componenti eccetto G e, cioeè, il grado di concentrazione del portafoglio di prestiti bancari).


Basilea 2 ammette l’uso differenziato dei vari metodi, nel senso che la banca può adottare approcci diversi per differenti portafogli, ma con il vincolo dell’irrevocabilità per cui il passaggio da un metodo all’altro non può essere fatto, una volta compiuta la scelta.



Strumenti di mitigazione del rischio di credito


Basilea 2 permette di attenuare il rischio finanziario a cui si espone la banca finanziatrice incrementando le forme di garanzie. Si dividono le garanzie in due tipologie: garanzie personali e derivati su crediti e garanzie reali.


Per quanto riguarda le prime si rileva che devono essere irrevocabili ed esplicitamente collegate ad esposizioni determinate, con una copertura ben definita. In tal caso si può prevedere la sostituzione della qualità creditizia del garantito, con quella migliore del garante.


Per quanto concerne le garanzie reali si fa notare che sono riconosciuti, ai fini di Basilea 2, i contanti, i depositi in denaro in essere presso la banca e i titoli di debito con rating superiori a BB- se emessi da stati, ovvero maggiore a BBB- se emessi da altri soggetti con certe caratteristiche.


In sintesi le garanzie dovranno essere:


- dirette, ovvero produrre un diritto immediatamente esercitatile nei confronti del garante;


- esplicite, ovvero legate ad una esposizione esplicita,


- irrevocabili con assenza di clausole che permettano di annullare la copertura,


- incondizionate.


In ogni caso, sebbene la presentazione di idonee garanzie permetta un abbassamento dell’onere finanziario per il debitore si fa notare che il profilo di rischio economico e finanziario dell’operazione non cambia.

 

 

Rischio operativo


Il rischio operativo è una novità rispetto agli accordi di Basilea precedenti. Può essere definito come il rischio di perdite derivanti da eventi esterni avversi oppure da comportamenti del personale, da processi aziendali o da sistemi inadeguati.


Sono quindi fattori di rischio operativo:


- le frodi,


- le carenze informatiche,


- i procedimenti contenziosi in corso,


- le sanzioni subite,


- la perdita della integrità e sicurezza fisica di persone e beni patrimoniali.


La banca per calcolare il rischio operativo potrà scegliere tra molte metodologie di calcolo fino al metodo avanzato in funzione del quale l’ammontare del capitale a copertura del rischio in oggetto è ottenuto avvalendosi di particolari modelli interni approvati dall’autorità di vigilanza.



Disciplina di mercato


Scopo del terzo pilastro di Basilea 2 è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi stabiliti nel primo e il processo di controllo prudenziale affrontato nel secondo. Basilea 2 ha voluto incoraggiare la disciplina del mercato mediante l’elaborazione di una serie di obblighi di trasparenza che consentono agli operatori di valutare le informazioni cruciali sul profilo di rischio e sui livelli di capitalizzazione di una banca.


Infatti l’elemento fondamentale del terzo pilastro è la disciplina di mercato, ovvero la necessità di trasparenza tramite la pubblicazione di informazioni significative da parte delle Banche e del sistema finanziario.


Il comitato di Basilea ritiene che un’informativa esauriente è importante al fine di assicurare che gli operatori di mercato comprendano la relazione tra il profilo di rischio e la dotazione di capitale di una Banca e, di conseguenza, la sua solidità finanziaria.

 

 

Effetti per le imprese


A seguito dell’applicazione del nuovo accordo sul capitale di Basilea 2 le imprese caratterizzate da una dimensione media (se non piccola) dovranno acquisire sempre di più una mentalità, o meglio, una cultura finanziaria che le permetta di adattarsi al nuovo sistema.


La cultura finanziaria che sarà richiesta alle Pmi (ma non solo) si concreta in quattro aspetti correlati:


a) funzione finanziaria,


b) trasparenza e continuità di informazione,


c) ricerca di finanziamenti non tradizionali,


d) rapporto con i Confidi.


Vediamo in dettaglio ogni aspetto.



a) La funzione finanziaria


Come prima cosa le imprese dovranno comprendere sempre di più la necessità per un’azienda moderna della funzione finanziaria interna.


In particolare ci riferiamo alla crescente importanza che dovrà assumere la finanza aziendale nei processi strategici, e nello sviluppo della politica di impresa, del controllo di gestione e nei meccanismi periodici di autovalutazione.

In pratica, le Pmi saranno chiamate a realizzare un vero e proprio sistema di comunicazione finanziaria, attività quasi del tutto nuova per la piccola impresa tradizionale.


Servirà, pertanto, un nuovo approccio alla gestione finanziaria aziendale. A tal fine, l’impresa dovrà sviluppare al suo interno le competenza per avere un management specializzato (il risk manager, il consulente finanziario, il responsabile della pianificazione e controllo ecc…), che divenga il referente principale nei rapporti e nelle comunicazioni con il mondo dei finanziatori in generale e del sistema bancario, in particolare.

 

 

b) Trasparenza e continuità di informazione


Con Basilea 2 le imprese dovranno proporsi alle banche con una qualità delle informazioni contabili ed extra contabili adeguata ai nuovi profili di controllo del rischio.


Le scritture contabili dovranno essere tenute ed aggiornate con tempestività e dovranno essere evitate tutti quei movimenti (in gergo “politiche di bilancio”) volti a minimizzare il carico fiscale ma che nella realtà rendono il bilancio opaco o poco veritiero.


Il budget dovrà diventare strumento operativo di programmazione; i piani industriali, lo studio sulla redditività degli investimenti diventeranno attività strategiche necessarie. Del resto l’accesso al credito bancario sarà funzionale alla capacità di produrre risultati adeguati e trasparenti.


Ma oltre alla qualità anche la continuità dell’informazione con la banca sarà fondamentale. Infatti la frequenza delle informazioni avrà un impatto significativo sul rischio percepito. Ed anche per questo è necessario la figura di un manger con competenze di finanza aziendale che sia tempestivo nelle risposte che la banca richiede durante l’istruttoria di fido e nel corso del fido stesso.



c) Ricerca di finanziamenti non tradizionali


In ogni caso meglio non dipendere troppo dal mondo bancario, pertanto sarà auspicabile che le imprese cerchino fonti alternative di approvvigionamento del credito.


Fonti alternative al finanziamento bancario possono essere:


- l’emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari che il nuovo diritto societario mette a disposizione,


- partecipare a iniziative di bond di distretto,


- la quotazione in borsa (a New York, Londra, Milano ma anche in altre piazze internazionali esistono segmenti della borsa valori dedicati alle Pmi),


- partecipare a operazioni di cartolarizzazione di crediti tra PMI di categoria,


- valutare la convenienza di usare altri strumenti di finanza strutturata.

 


d) Rapporto con i Confidi


I consorzi di garanzia mutualistica sono nati, infatti, con lo scopo di facilitare l’accesso al credito alle Pmi e la loro recente riforma introdotta con la Legge finanziaria 2003 ha cambiato la loro veste giuridica rendendoli intermediari finanziari.


Tale cambiamento è avvenuto a seguito delle nuove regole di Basilea 2 in tema di garanzie. Infatti gli accordi di Basilea stabiliscono una serie di caratteristiche che devono avere i garanti e le garanzie per la loro ammissibilità. Per fare ciò i Confidi dovranno però rafforzare la struttura e il patrimonio e migliorare i modelli gestionali e valutativi.


Adesso i Confidi, grazie alla sopra citata normativa, sono titolati per emettere fideiussioni e fare da garanti. Il loro ruolo sarà sempre più decisivo per accedere al credito bancario con meno oneri soprattutto se i Confidi riusciranno a crescere come dimensione, lasciando da parte i particolarismi delle vecchie strutture, e diventeranno non solo formalmente ma anche sostanzialmente banche di garanzia.

 

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