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ATTUALITA'
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Ici sugli immobili condonati
sarà dovuta già a far data dal 1° gennaio 2003 |
L'articolo 2 comma 41 della Legge Finanziaria per il 2004 ha chiarito che ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oggetto della sanatoria
edilizia il tributo sarà dovuto già per il periodo di imposta 2003 a condizione che i lavori di ultimazione o che la utilizzazione del bene sia successiva a tale data. Infatti, la normativa sul condono edilizio non conteneva alcuna
indicazione in merito all’imposta comunale sugli immobili se non il fatto che
doveva essere presentata la dichiarazione ICI in riferimento all’immobile
oggetto del condono pena la decadenza della sanatoria. Tale emendamento
chiarisce che l’ICI sugli immobili sanati è dovuta a far data dal 1° gennaio
2003 sulla base della rendita catastale che verrà attribuita all’immobile.
Appare però evidente l’impossibilità di adempiere al versamento entro i termini
ordinari: l'emendamento propone quindi di posticipare le scadenze di pagamento
per tali immobili entro i termini previsti per l'Ici 2004. Anche in tal
modo però il termine di versamento interverrebbe presumibilmente prima
dell'attribuzione della rendita. Quindi l'emendamento propone di sdoppiare il
versamento:
- un primo dovrà essere effettuato in acconto nel 2004 (nei termini ordinari del
30 giugno 2004 e 20 dicembre 2004) calcolando un imposta forfettaria pari a 2
euro per ogni metro quadro di opera edilizia regolarizzata:
- il secondo a saldo che interverrà in un momento successivo una volta
attribuita la rendita all'immobile.
A cura della Dott.ssa Eva Palumbo.
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