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Riforma Biagi: linee civilistiche e aspetti tributari degli istituti contrattuali del lavoro a progetto, delle prestazioni di lavoro occasionale e delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio


IL 24/ottobre/2003 è entrato in vigore il decreto legislativo 276/2003 recante nuove disposizioni per il mercato del lavoro con gli obiettivi di rendere più diretto il  rapporto di domanda ed offerta e di eliminare consolidate distorsioni (Si pensi ad esempio al diffusissimo abuso   delle collaborazioni occasionali o coordinate di “facciata” alle quali sottendono invece rapporti di dipendenza effettiva) attraverso una disciplina diversificata delle tipologie contrattuali.

Lavoro a progetto (ovvero le ex collaborazioni  coordinate e continuative)art 61 e 69 del D.lgs 276/2003

Il collaboratore, in piena autonomia,  è  vincolato solo al conseguimento di un risultato che deve essere determinato  per iscritto nel contratto, forma scritta ad substantiam, sia nei termini di consegna che di realizzazione. Il contratto, deve altresì indicare i il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché la disciplina dei rimborsi spese (art 62). La mancata indicazione del progetto, del programma di lavoro o della fase a cui si riferisce, crea ai sensi dell’art 69  i presupposti perché il rapporto lavorativo si concretizzi in un rapporto di lavoro subordinato a  tempo indeterminato; l’effettiva trasformazione del contratto richiede infatti una sentenza di accertamento del giudice. Altra novità è che gravidanza, malattia ed infortunio non determinano l’estinzione del rapporto che rimane sospeso  senza erogazione del corrispettivo (art 66). Non possono essere soggetto di una collaborazione a progetto i professionisti iscritti in albi (per attività inerenti alla loro professione), gli agenti di commercio, chi percepisce pensione di vecchiaia,componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni e non possono essere oggetto di lavoro a progetto prestazioni  utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le co.co.co. in essere all'entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2003) restano in vita fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 24 ottobre 2004. I redditi derivati dalle prestazioni a progetto rimangono assimilati al lavoro dipendente (art 47, 48 comma5,48 bis TUIR) senza sostanziali differenze di trattamento rispetto alle ex co.co.co; inoltre,  in un’ottica di equiparazione di trattamento, è da tener presente che  dal 01/01/2004 ci sarà un rincaro dell’aliquota contributiva da versare alla Gestione Separata dell’INPS (art. 2 co 26 l.335/1995), dal 14% al 17,30%, rincaro che si rinnoverà anno per anno di un ulteriore 0,20% fino a raggiungere la soglia massima prevista del 19% (vedi D.L. 269/2003 collegato alla Finanziaria 2004). Tali contributi ricadono per un terzo sul lavoratore e per due terzi sul datore di lavoro e la quota parte del contributo a carico del lavoratore non concorre alla determinazione del reddito. Le ritenute sui compensi in natura  sono operate dal sostituto d’imposta  per ogni periodo di paga  oppure  con il primo compenso erogato;qualora nel periodo d’imposta non siano previste erogazioni in denaro  si procederà a conguaglio. La disciplina di riferimento è comunque l’art 48 del T.U.I.R.

prestazioni di lavoro occasionale (ovvero le ex collaborazioni occasionali) art 61

Tale contratto è definito di “sbiego” nell’art.61 come residuale a tutto ciò che non è contratto a progetto e che non supera i 5mila euro per anno solare ed i 30 g.g. lavorativi (alcuni sostengono 30 gg per ogni committente). Quanto percepito rientra nei redditi diversi dell'art 81 del TUIR. Non necessita di forma scritta perché nulla è detto a proposito ma la prestazione dovrebbe avere sempre le caratteristiche di occasionalità e autonomia; non per altro il legislatore  prevede il lavoro a progetto come la naturale evoluzione della prestazione occasionale che supera i limiti di tempo e retribuzione. L’abuso a cui viene da pensare è che , per una prestazione lavorativa che di fatto avrebbe invece tutti i connotati di stabilità, continuità e spesso di dipendenza , sarebbe possibile continuare ad avvalersi della prestazione occasionale  con una rotazione continua di lavoratori. Infatti, raggiunto il limite di prestazione per ogni soggetto, i datori di lavoro, invece di passare quello stesso  soggetto ad una forma contrattuale più idonea, possono rivolgersi ad un altro lavoratore, e così via:esempio di come l’elasticità del mercato del lavoro diventa precarietà.

prestazioni di lavoro occasionale DI TIPO ACCESSORIO rese da particolari soggetti art 70-74

Contratto riferito solo a determinate categorie di soggetti (rischio di esclusione sociale e comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro). Non è prevista l’obbligatorietà della forma scritta. Il datore di lavoro, meglio definito come  beneficiario, è tenuto ad acquistare presso i rivenditori autorizzati dei carnet di ticket per la retribuzione del valore di 7,5 euro per ciascun ticket, con i quali pagare le prestazioni lavorative. Di queste 7,5 euro 5,8 costituiscono  il compenso (esente da imposizione fiscale e che non incide sullo status di disoccupato o inoccupato), 1 euro è il contributo previdenziale  all’Inps, 0,5 euro per l’assicurazione contro gli infortuni Inail ed infine 0,2 euro sono per le spese del concessionario del pagamento. Ad ogni  lavoratore che rientra in questo sistema corrisponde una scheda magnetica, necessaria per l’incasso dei ticket, che monitorizza la situazione del soggetto; infatti non è possibile superare i  3 mila euro e bisogna rimanere nei limiti dei 30 gg lavorativi (anche qui , alcuni sostengono per ogni committente) per ogni anno solare. Le misure previdenziali e assicurative dovrebbero essere l’incentivo per far emergere il lavoro nero che in genere contraddistingue queste categorie di soggetti e le relative prestazioni (si pensi alle ripetizioni private, all’assistenza agli anziani); tuttavia non è inverosimile pensare che raggiunto il tetto dei 3 mila euro, per qui lavori che in effetti tutto sono tranne che occasionali, si prosegua nel lavoro sommerso piuttosto che procedere a più eque e non evasive forme di contratto. Infatti essendo spesso i beneficiari soggetti privati, non avendo ripercussioni contabili  non è nemmeno necessario ricorrere alla “rotazione” dei lavoratori, e agli stessi lavoratori conviene rimanere nei 3mila euro non soggetti ad imposizione.

A cura della Dott.ssa Mariacristina Petrolo.

 



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