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Tassazione IVA nel
commercio elettronico |
Cambia radicalmente la tassazione Iva del commercio elettronico. Dal 1° luglio
2003 per effetto della Direttiva 2002/38/CE del Consiglio d'Europa che modifica
la VI Direttiva Iva. L'imposta non sarà più dovuta nel paese di residenza del
fornitore del servizio, bensì, in quello di residenza del committente. Tale
Direttiva ha però applicazione temporanea per un triennio a decorrere dal 1°
luglio 2003. In concomitanza di tale data la Commissione Europea ha diramato un
apposito documento esplicativo tendente a chiarire le novità introdotte. Una
delle conseguenza più importanti per le imprese comunitarie sarà che non sono
più obbligate ad applicare l'imposta per i servizi resi al di fuori della UE.
Per effetto della modifica dell'art. 9 della VI Direttiva la tassazione Iva dei
servizi di E-Commerce risulta essere la seguente:
1) Fornitore Impresa UE - Committente Impresa Ue tassazione Iva nel paese del
committente, 2) Fornitore Impresa UE - Committente Privato Ue tassazione Iva nel
paese del fornitore, 3) Fornitore Impresa UE - Committente Extra Ue nessuna
tassazione, 4) Fornitore Impresa Extra UE - Committente Impresa Ue tassazione
Iva nel paese del committente, 5) Fornitore Impresa Extra UE - Committente
Privato Ue tassazione Iva nel paese del committente.
Fruitore del servizio |
Committente del servizio |
Tassazione Iva |
IMPRESA UE |
IMPRESA UE |
Tassazione Iva nel paese del committente |
IMPRESA UE |
PRIVATO UE |
Tassazione Iva nel paese del fornitore |
IMPRESA UE |
EXTRA-UE |
Nessuna tassazione |
IMPRESA
EXTRA-UE |
IMPRESA UE |
Tassazione Iva nel paese del committente |
IMPRESA
EXTRA-UE |
PRIVATO UE |
Tassazione Iva nel paese del committente |
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